Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 27/12/2002 n. 290

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2003, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per fare fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla Legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchč dall'articolo 10 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 1991, n. 255, e dell'articolo 33 della Legge 1š agosto 2002, n. 166, č fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unitā.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della Legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della Legge 7 giugno 1990, n. 144, č stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unitā.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2003, č fissato in 95 unitā.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve č fissata, per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unitā.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, č determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unitā.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilitā dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al Regio Decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unitā previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilitā delle Capitanerie di porto, di cui al Regio Decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" in relazione alla Legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unitā previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della Legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unitā previsionali di base delle ammini-

Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, č fissato, per l'anno finanziario 2003, come segue

a) Esercito n. 26.854

b) Marina n. 5.907

c) Aeronautica n. 5.994.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della Legge 21 febbraio 1963, n. 249, dell'articolo 1 della Legge 21 maggio 1960, n. 556, e dell'articolo 15 della Legge 19 maggio 1986, n. 224, č stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue

a) Esercito n. 8

b) Marina n. 190

c) Aeronautica n. 220.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della Legge 20 settembre 1980, n. 574, č stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue

a) Esercito n. 250

b) Marina n. 140

c) Aeronautica n. 100

d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri da ammettere alla ferma di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, č fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 102 unitā.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della Legge 10 giugno 1964, n. 447, č fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.400 unitā.

7. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del Regio Decreto-Legge 1š luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della Legge 10 giugno 1964, n. 447, č fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.240 unitā.

8. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della Legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, č fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 850 unitā.

9. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi č fissato, per l'anno finanziario 2003, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 10.600 unitā.

10. Alle spese di cui alle unitā previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unitā previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della Legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal "Fondo a disposizione" di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilitā dei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui al

13. Ai fini dell'attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchč per l'attuazione del Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della Legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla Legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

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